ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALE
Guida completa per iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
- A cosa serve l'iscrizione all'albo gestori ambientali?
- Chi è obbligato ad iscriversi all'albo dei gestori ambientali?
- Come ci si iscrive all'Albo Gestori Ambientali?
L’iscrizione all’Albo Trasportatori Rifiuti (o Albo Gestori Ambientali) è di fondamentale importanza per le imprese e gli enti che si occupano del trasporto di rifiuti. L’albo gestori ambientali è il registro ufficiale gestito dalle autorità competenti che elenca tutte le imprese autorizzate a trasportare rifiuti, ed è obbligatorio per tutte le imprese che effettuano questo tipo di attività.
L’iscrizione all’albo comporta il pagamento di un diritto annuale e l’obbligo di avere un responsabile tecnico qualificato. Tale iscrizione garantisce il rispetto delle normative ambientali e delle leggi in materia di gestione dei rifiuti, assicurando un’adeguata tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Inoltre, l’appartenenza all’Albo Trasportatori Rifiuti rappresenta un’enorme opportunità per le imprese che possono offrire i propri servizi a enti pubblici e privati.
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Cos'è l'Albo
Trasportatori Rifiuti
Definizione
L’Albo Trasportatori Rifiuti è un registro istituito dal Ministero dell’Ambiente in cui devono essere iscritti tutti i soggetti che effettuano il trasporto di rifiuti. La sua creazione è finalizzata alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica, prevenendo il conferimento di rifiuti a soggetti non autorizzati.
L’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali è obbligatoria per tutti coloro che svolgono l’attività di trasporto di rifiuti, sia per conto di terzi sia per conto proprio, e prevede l’obbligo di possedere specifici requisiti tecnici, organizzativi ed economici.
L’autorizzazione all’iscrizione è rilasciata dalle Autorità competenti dopo aver accertato la regolarità dei requisiti richiesti e l’avvenuta adozione di specifiche misure di sicurezza per il trasporto dei rifiuti.
Qual'è l'autorità competente
L’Autorità competente per l’Albo Nazionale Gestori Ambientali è il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Essa ha il compito di vigilare sui servizi di gestione dei rifiuti e delle attività che comportano rischi per l’ambiente e la salute umana. Inoltre, essa garantisce la qualità dei servizi offerti dai gestori ambientali e ne regola l’accesso all’Albo.
Chi deve iscriversi all'albo trasportatori
Sono previste procedure semplificate di iscrizione all’Albo per le seguenti categorie di soggetti (l’iscrizione all’Albo avviene tramite una comunicazione presentata alla Sezione regionale o provinciale competente territorialmente):
- Aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici per la gestione dei rifiuti urbani;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano raccolta e trasporto dei propri rifiuti;
- Imprese che effettuano raccolta e trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi;
- Associazioni di volontariato ed enti religiosi che svolgono attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana;
- Imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti all’interno del territorio italiano.
L’iscrizione all’Albo è un requisito per svolgere le attività di raccolta e trasporto di rifiuti, ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.). I soggetti obbligati all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali sono quelli che svolgono le seguenti attività:
- raccolta e trasporto di rifiuti,
- bonifica dei siti,
- bonifica dei beni contenenti amianto,
- commercio
- intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
La loro iscrizione all’Albo avviene sulla base di una comunicazione presentata alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente. Ulteriori modalità di iscrizione sono state introdotte dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 e dal D.M. 1 febbraio 2018.
I Requisiti necessari
Per essere iscritti all’Albo, le imprese e gli enti devono soddisfare i seguenti requisiti e condizioni comuni a tutte le categorie:
- Il titolare o il legale rappresentante deve essere un cittadino italiano, di uno Stato membro dell'UE o di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani.
- Devono essere iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo, ad eccezione delle imprese individuali che vi si iscriveranno successivamente.
- Non devono essere in stato di interdizione, inabilitazione o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
- Non devono aver riportato condanne definitive per reati contro l'ambiente, la salute, l'edilizia e l'urbanistica o condanne alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi, a meno che siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o siano state concesse sospensione condizionale della pena o riabilitazione.
- Devono essere in regola con i contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o di quello dello Stato di residenza.
- Non devono essere soggetti a divieti, decadenze o sospensioni previsti dall’articolo 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- Non devono essere in stato di liquidazione o soggetti a procedure concorsuali o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera.
- Devono possedere i requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui all’articolo 11 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120.
- Non devono aver fornito informazioni false o compiuto falsificazioni in fase di iscrizione all'Albo.
Ulteriori Requisiti: Capacità Finanziaria
- La capacità finanziaria è dimostrata da documenti come il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell’I.V.A., il patrimonio, i bilanci, o da idonei affidamenti bancari, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del D.M. 3 giugno 2014, n. 120.
- La capacità finanziaria deve essere adeguata alle attività soggette all’iscrizione.
- Il Comitato nazionale stabilisce i criteri specifici, le modalità e i termini per la dimostrazione della capacità finanziaria.
- Per le imprese di trasporto dei rifiuti, il requisito di capacità finanziaria si intende soddisfatto con un importo di euro 9.000 per il primo autoveicolo e di euro 5.000 per ogni veicolo aggiuntivo.
- Le imprese che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, e che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche, possono comprovare il requisito di capacità finanziaria mediante attestazione dell'iscrizione a tale Albo.
- Emissioni: esalazioni annuali complessive di gas serra e scarichi atmosferici annuali assoluti
Requisiti di idoneità tecnica
I requisiti di idoneità tecnica, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del D.M. 3 giugno 2014, n. 120, consistono in:
- Qualificazione professionale dei responsabili tecnici;
- Disponibilità dell’attrezzatura tecnica necessaria, tra cui mezzi d’opera, attrezzi e materiali;
- Adeguata dotazione di personale;
- Esecuzione di opere o svolgimento di servizi nel settore per il quale è richiesta l’iscrizione o in ambiti affini.
L’idoneità tecnica deve essere adeguata alle attività soggette all’iscrizione; il Comitato nazionale stabilisce i criteri specifici, le modalità e i termini per la dimostrazione dell’idoneità tecnica.
Attestazione dell’idoneità
dei mezzi di trasporto
Le imprese e gli enti che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada devono presentare una domanda di iscrizione che deve includere un’attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto redatta dal responsabile tecnico dell’impresa o dell’ente.
L’idoneità dei mezzi di trasporto deve essere in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare e deve essere adeguata alle attività soggette all’iscrizione.
Il Comitato nazionale dell’Albo ha definito lo schema di attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto con la Delibera n. 6 del 9 settembre 2014, successivamente modificata con Delibera n°3 del 24 giugno 2020 e con circolare n.1 Del 4 febbraio 2021.
Come iscriversi: Procedure e Modalità di iscrizione
Per effettuare l’iscrizione all’Albo, le imprese e gli enti devono presentare le loro domande e comunicazioni attraverso il portale Agest Telematico, alle Sezioni regionali e provinciali che hanno giurisdizione sulla loro sede legale. Le imprese e gli enti che hanno la sede legale all’estero, invece, possono presentare la domanda di iscrizione all’Albo alla Sezione regionale o provinciale del luogo in cui si trova la loro sede secondaria o domicilio.
Per quanto riguarda le imprese che si iscrivono nella categoria 6 (trasporti transfrontalieri di rifiuti), devono presentare la domanda attraverso il portale Agest telematico alla Sezione regionale o provinciale competente, oppure tramite indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) a una Sezione regionale o provinciale scelta dal richiedente.
Procedura Ordinaria di iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali
La procedura di iscrizione ordinaria all’Albo riguarda le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. La domanda di iscrizione corredata dalla documentazione richiesta è presentata alla Sezione regionale o provinciale competente tramite il portale Agest telematico.
La Sezione regionale o provinciale conclude l’istruttoria entro 60 giorni dalla ricezione della domanda e delibera sull’accoglimento o sul rigetto. Il termine può essere interrotto solo una volta per acquisire ulteriori elementi o documentazione. L’interessato deve presentare una garanzia finanziaria a favore dello Stato se richiesta, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda. La sezione regionale o provinciale accetta la garanzia finanziaria entro 30 giorni dalla ricezione della stessa e formalizza il provvedimento d’iscrizione.
Procedura Semplificata di iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali
La procedura di iscrizione semplificata riguarda alcune tipologie di imprese ed enti che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Questi soggetti possono presentare la domanda di iscrizione all’Albo mediante comunicazione telematica alle Sezioni regionali o provinciali competenti.
Le Sezioni regionali o provinciali procedono a verificare i requisiti richiesti e, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione completa della documentazione, deliberano l’iscrizione. Non è prevista la possibilità di rimodulare l’iscrizione senza dover presentare una nuova domanda.
Imprese ed enti che possono accedere all’iscrizione semplificata all’Albo sono:
- Aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi o pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti;
- Imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
L’articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e l’articolo 5, comma 1, del D.M. 1° febbraio 2018 hanno introdotto ulteriori modalità di iscrizione semplificata per le imprese che:
- effettuano raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi
- associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana.
Le comunicazioni relative all’iscrizione all’Albo sono trasmesse telematicamente al portale Agest telematico e le Sezioni regionali o provinciali verificano la sussistenza dei requisiti richiesti e deliberano l’iscrizione entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
Costi ed oneri finanziari
Ecco le categorie di costi da sostenere necessarie, suddivise per tipologia:
- Diritti di segreteria
- Diritti annuali di iscrizione
- Imposta di bollo
- Tassa di concessione governativa
- Importi garanzie finanziarie
Diritti di segreteria
Per richiedere l’iscrizione, la variazione o la cancellazione è necessario pagare un diritto di segreteria, calcolato secondo gli importi previsti per le denunce al registro delle imprese.
Ecco la diviosione in categorie ordinarie e semplificate:
- Categorie ordinarie (1, 4, 5, 6, 8, 9, 10)
- Società di persone (s.n.c., s.a.s.)
- Società di capitali (s.p.a., s.r.l.)
- Consorzi
- Cooperative sociali
- ONLUS
- Imprese individuali
- Soggetti solo R.E.A.
- Categorie semplificate (2-bis, 2-ter, 3-bis, 4-bis)
CATEGORIA | Iscrizione, rinnovo, modifica dell’iscrizione all’Albo | Cancellazione dall’Albo |
Società di persone (s.n.c., s.a.s.) Società di capitali (s.p.a., s.r.l.) Consorzi | € 90,00 | € 90,00 |
Cooperative sociali e ONLUS | € 45,00 | € 45,00 |
Imprese individuali e soggetti solo R.E.A. | € 18,00 | esentati |
Categorie semplificate (2-bis, 2-ter, 3-bis, 4-bis) | € 10,00 | esentati |
Diritti annuali di iscrizione
- Categorie 1, 4, 5, 6 7, 8
CLASSE | COSTO ANNUALE |
A | 1800 € |
B | 1300 € |
C | 1000 € |
D | 750 € |
E | 350 € |
F | 150 € |
- Categorie 9, 10
CLASSE | COSTO ANNUALE |
A | 3100 € |
B | 2050 € |
C | 1300 € |
D | 650 € |
E | 300 € |
- Categorie 2-bis, 2-ter, 3-bis e 4-bis
CLASSE | COSTO ANNUALE |
Unica | 50 € |
Imposta di Bollo
L’istanza presentata all’Albo richiede il pagamento di un’imposta di bollo di 16 euro, sia per la presentazione dell’istanza (“bollo su procedimento”) che nel caso in cui l’istanza sia seguita da un provvedimento (“bollo su provvedimento”). Le ONLUS sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo.
Tassa di concessione governativa
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che per ogni attività autorizzata, anche se autorizzata con un unico provvedimento, è richiesta la tassa di concessione governativa per l’Albo gestori ambientali. Inoltre, l’aumento di classe dimensionale o l’inserimento di nuovi servizi richiede ulteriori pagamenti.
La tassa deve essere corrisposta nuovamente durante il rinnovo dell’iscrizione e l’importo è di €168,00. Le ONLUS sono esenti dal pagamento della tassa. Il versamento può essere effettuato sul c/c 8003 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, con causale “8617”, mentre i dettagli del versamento e una scansione del bollettino postale devono essere inseriti sul portale Agest telematico.
Importi garanzie finanziarie
Per poter effettuare l’iscrizione all’Albo gestori ambientali per le categorie di rifiuti specificate, è necessario presentare una garanzia finanziaria a favore dello Stato. La richiesta di garanzia finanziaria viene effettuata dalla Sezione regionale al momento dell’accettazione della domanda di iscrizione o di rinnovo dell’iscrizione.
È importante rispettare i termini stabiliti per la presentazione della garanzia finanziaria, che sono di 90 giorni per l’iscrizione e di 45 giorni per il rinnovo dell’iscrizione, pena la decadenza.
Le categorie che devono presentare queste garanzie sono:
- 1 (solo per la gestione di rifiuti urbani pericolosi)
- 5
- 8
- 9
- 10
Esaminiamo il dettaglio nello specifico.
CATEGORIE 1 E 5 (per la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali pericolosi)
La garanzia finanziaria è obbligatoria per l’iscrizione alle categorie 1 e 5, solo se si gestiscono rifiuti urbani pericolosi. L’importo della garanzia deve essere proporzionato alla quantità annua di rifiuti pericolosi gestiti.
Tonnellate di rifiuti (tonnellte / anno) | Importo |
oltre 200.000 | € 5.164.568,99 |
fra 60.000 e 200.000 | € 1.549.370,70 |
fra 15.000 e 60.000 | € 516.456,90 |
fra 6.000 e 15.000 | € 309.874,14 |
fra 3.000 e 6.000 | € 103.291,38 |
meno di 3.000 | € 51.645,69 |
Le imprese che si distinguono per la loro attenzione all’ambiente possono usufruire di riduzioni sui costi della garanzia finanziaria a favore dello Stato:
- il 50% per quelle registrate EMAS
- il 40% per quelle con certificazione del sistema di gestione ambientale ISO 14001.
Per quanto riguarda le imprese di trasporto dei rifiuti, le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie sono stabilite dal D.M. 8 ottobre 1996, come modificato dal D.M. 23/04/1999.
CATEGORIA 8 (Intermediazione e commercio di rifiuti, senza detenzione di rifiuti)
Per iscriversi alla categoria 8 dell’Albo gestori ambientali è necessario prestare una garanzia finanziaria. La quantità di rifiuti gestiti, sia pericolosi che non, determinerà l’entità della garanzia richiesta. Ecco le tabelle degli importo diversificate sulla base della pericolosità dei rifiuti.
GESTIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI
CLASSE | Tonnellate Rifiuti | Importo |
A | oltre 200.000 | € 3.000.000 |
B | fra 60.000 e 200.000 | € 1.500.000 |
C | fra 15.000 e 60.000 | € 450.000 |
D | fra 6.000 e 15.000 | € 250.000 |
E | fra 3.000 e 6.000 | € 100.000 |
F | meno di 3.000 | € 50.000 |
GESTIONE RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
CLASSE | Tonnellate Rifiuti | Importo |
A | oltre 200.000 | € 5.000.000 |
B | fra 60.000 e 200.000 | € 1.500.000 |
C | fra 15.000 e 60.000 | € 500.000 |
D | fra 6.000 e 15.000 | € 300.000 |
E | fra 3.000 e 6.000 | € 150.000 |
F | meno di 3.000 | € 80.000 |
Il D.M. 20 giugno 2011 stabilisce le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie richieste a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
Inoltre, è prevista una riduzione
- del 50% per le imprese con registrazione EMAS
- del 40% per le imprese con certificazione del sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001.
CATEGORIA 9 (Bonifica di siti)
La categoria 9 dell’iscrizione all’Albo è subordinata alla presentazione di una garanzia finanziaria proporzionale all’importo dei lavori di bonifica cantierabili.
CLASSE | Costo Bonifica Cantierabili | Importo |
A | oltre 9.000.000 € | € 1.000.000 |
B | fino 9.000.000 € | € 500.000 |
C | fino 2.500.000 € | € 250.000 |
D | fino 1.000.000 € | € 90.000 |
E | fino 200.000 € | € 30.000 |
Le imprese che si registrano EMAS possono usufruire di una riduzione del 70% dell’importo delle garanzie finanziarie richieste a favore dello Stato per le attività di bonifica dei siti. Le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie sono disciplinati dal D.M. 5 luglio 2005.
CATEGORIA 10 (Bonifica Amianto)
La categoria 10 richiede la prestazione di una garanzia finanziaria per l’iscrizione, che deve essere proporzionale all’importo dei lavori di bonifica cantierabili.
CLASSE | Costo Bonifica Cantierabili | Importo |
A | oltre 9.000.000 € | € 480.000 |
B | fino 9.000.000 € | € 240.000 |
C | fino 2.500.000 € | € 120.000 |
D | fino 1.000.000 € | € 60.000 |
E | fino 200.000 € fino 25.000 € | € 30.000 € 15.000 |
La registrazione EMAS consente una riduzione del 70% dell’importo delle garanzie finanziarie richieste alle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti. Le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie sono stabiliti con D.M. 5 febbraio 2004.
Modulistica e Categorie
alle quali iscriversi
Sanzioni
Secondo il D.M. 3 giugno 2014, n. 120, l’iscrizione all’Albo può essere sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali se l’impresa o l’ente viola le prescrizioni dell’iscrizione, non rispetta l’obbligo di comunicazione di modifiche entro 30 giorni, o non rispetta la normativa sui rapporti di lavoro e protezione sociale. La sospensione dura al massimo 120 giorni e viene stabilito un termine per conformarsi alla normativa.
L’omissione del pagamento del diritto annuo comporta la sospensione dall’Albo fino a prova di pagamento. Con la Circolare n. 5 del 27 aprile 2022, sono state definite le tempistiche di notifica dei provvedimenti di sospensione per mancato versamento dei diritti d’iscrizione.
Gestione di rifiuti non autorizzata
Le persone che effettuano attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti senza la necessaria autorizzazione, iscrizione o comunicazione, sono soggette a sanzioni. Secondo l’articolo 256 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le sanzioni possono consistere in un arresto da tre mesi a un anno o in un’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro per i rifiuti non pericolosi, o in un arresto da sei mesi a due anni e un’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro per i rifiuti pericolosi.
Il comma 4 dello stesso articolo prevede che tali sanzioni vengano ridotte della metà in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle situazioni in cui manchino i requisiti e le condizioni richiesti per le iscrizioni e comunicazioni.
Cancellazione dell'albo
Ai sensi dell’art. 20 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120, le imprese e gli enti sono cancellati dall’Albo con provvedimento delle Sezioni regionali o provinciali qualora:
- l’iscritto, in regola con il pagamento del diritto annuale d’iscrizione, ne faccia domanda;
- vengano a mancare uno o più requisiti di cui all’articolo 10, comma 2 (perdita dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo), ad eccezione di quanto previsto dalla lettera g) del medesimo comma (ossia non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera);
- vengano cancellate dal registro delle imprese;
- siano accertate reiterate violazioni delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione;
- si verifichino carenze, anche sopravvenute, nella documentazione prevista dall’articolo 15, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 (documentazione a corredo della domanda d’iscrizione all’Albo);
- permangano per più di dodici mesi le condizioni di sospensione per il mancato pagamento del diritto annuo di iscrizione.
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